(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8
                        del 28 febbraio 2008)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2

   1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  alla  lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
enti funzionali di diritto pubblico»;
    b)  alla  lettera  d)  le  parole:  «e  b)» sono sostituite dalle
seguenti: «, b) e c), anche sotto forma di associazioni temporanee di
imprese (A.T.I.) e di associazioni temporanee di scopo (A.T.S.).».
   2.  Il  comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera b), possiedono i
seguenti requisiti:
    a)  essere  iscritti  presso  la  competente Camera di commercio,
industria,  artigianato  ed agricoltura ed operare da almeno sei mesi
prima della data di pubblicazione del bando di cui all'art. 10;
    b) avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del
succitato  bando, la sede operativa in uno dei comuni appartenenti ai
SPL, DI o ALI, indicati nello stesso;
    c)  possedere  il  codice  di  attivita'  ATECO 2002 compreso nei
settori  indicati  nel  bando o essere parte integrante della filiera
produttiva  dei  medesimi  settori  di attivita'; nel caso di imprese
commerciali   e   di   servizi,   queste  devono  svolgere  attivita'
strumentale  alla  filiera  produttiva  stessa  e  dimostrare di aver
realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per
cento  nell'ambito  dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei
SPL, DI o ALI indicati nel bando».
   3. Al comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'alinea le parole: «lettere c) e d)» sono sostituite dalle
seguenti:  «lettera  c), costituiti da imprese in possesso di tutti i
requisiti  di  cui  al  comma  2,  possiedono,  altresi',  i seguenti
requisiti:»;
    b)  alla  lettera  a),  la  parola:  «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
    c)  alla  lettera  b),  la  parola: «cinquantamila» e' sostituita
dalla seguente: «venticinquemila».
   4. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002
e' aggiunto il seguente:
   «5-bis.  L'accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento
e'  subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari,
all'atto della richiesta:
    a) dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro
nazionali e territoriali di settore;
    b)   della  presentazione  del  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC).».