(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 28 febbraio 2008) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, enti funzionali di diritto pubblico»; b) alla lettera d) le parole: «e b)» sono sostituite dalle seguenti: «, b) e c), anche sotto forma di associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e di associazioni temporanee di scopo (A.T.S.).». 2. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possiedono i seguenti requisiti: a) essere iscritti presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed operare da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del bando di cui all'art. 10; b) avere da almeno sei mesi prima della data di pubblicazione del succitato bando, la sede operativa in uno dei comuni appartenenti ai SPL, DI o ALI, indicati nello stesso; c) possedere il codice di attivita' ATECO 2002 compreso nei settori indicati nel bando o essere parte integrante della filiera produttiva dei medesimi settori di attivita'; nel caso di imprese commerciali e di servizi, queste devono svolgere attivita' strumentale alla filiera produttiva stessa e dimostrare di aver realizzato una percentuale del loro fatturato non inferiore al 30 per cento nell'ambito dei settori individuati dai codici ATECO 2002 dei SPL, DI o ALI indicati nel bando». 3. Al comma 3 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea le parole: «lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c), costituiti da imprese in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 2, possiedono, altresi', i seguenti requisiti:»; b) alla lettera a), la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»; c) alla lettera b), la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «venticinquemila». 4. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 2/2002 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'accesso ai finanziamenti di cui al presente regolamento e' subordinato alla dimostrazione da parte dei soggetti beneficiari, all'atto della richiesta: a) dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore; b) della presentazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).».